Richiesta Accesso Civico Generalizzato
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il decreto legislativo n. 33/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, a far data dal 23/12/2016, prevede all’art. 5 co. 2 una nuova tipologia di accesso civico così detto “generalizzato”.
Tale tipologia di accesso civico consente a chiunque un accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A., non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 co. 1 Decreto Trasparenza). In particolare il richiamato art. 5 comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".
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Contenuto pubblicato il 14-02-2020 - Aggiornato il 24-11-2025